€ 0 a € 15.000.000

Abbiamo trovato 0 risultati. Tutti i risultati >
I tuoi risultati di ricerca

LA DONAZIONE DI UN IMMOBILE

Pubblicato da Filippo Meani sopra 21 Ottobre 2020
0

La donazione di un immobile

La donazione di un immobile è un contratto con cui un soggetto (il donante) in forma gratuita cede la proprietà a un altro soggetto (il donatario) e si concretizza per atto pubblico alla presenza del notaio e di due testimoni.

Riferendosi ai rapporti tra le parti (donante e donatario) occorre sapere che la donazione è un atto “a rischio”, che può pregiudicare la successiva commerciabilità (vendita) dell’immobile grazie alla cosiddetta “azione di riduzione” da parte degli eredi legittimi del donante.

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (i legittimari, cioè gli eredi legittimi) anche contro la volontà stessa del donante espressa in una donazione. I legittimari sono nonni, genitori, figli, nipoti e coniuge.

E non è tutto.

La tutela della legge può coinvolgere anche terzi che abbiano successivamente acquistato un immobile dal donatario! il legittimario leso, cioè, potrà richiedere la restituzione di un immobile anche dopo che è stato venduto a terzi.

Ecco perché è molto importante conoscere i rischi inerenti alla commercializzazione di un immobile oggetto di donazione e tutelarsi di conseguenza.

Questo avviene anche nel caso ci sia una richiesta di concessione di mutuo da parte di un promittente acquirente, prima ancora di arrivare alla stipula definitiva dal notaio.

In questo caso sarà la banca stessa a richiedere provvedimenti di tutela, soprattutto per sè stessa.

Quali sono allora gli strumenti che acquirente e venditore possono utilizzare per garantire la buona riuscita della compravendita di un immobile donato e non incappare in nessun rischio?

Innanzitutto è utile sapere che la donazione decade dopo vent’anni dalla trascrizione della stessa, indipendentemente dal fatto che il donante sia ancora in vita oppure no.

Di conseguenza trascorsi 20 anni dalla trascrizione i legittimari non hanno più diritto di impugnare la pratica e chiedere la restituzione del bene.

La stessa cosa accade anche nel caso in cui siano trascorsi 10 anni dalla morte del donante.

In tutti gli altri casi, invece, esiste la possibilità di stipulare una polizza assicurativa oppure (ed è caldamente consigliato perché molto più sicuro) è possibile chiedere agli eredi legittimi di rinunciare ad impugnare la donazione attraverso la “rinuncia all’azione di restituzione”, stipulata presso un notaio.

E in questo caso nessun legittimario avrà più la facoltà di chiedere la restituzione dell’immobile a qualunque titolo.

 

http://www.meanire.it

Confronto immobili